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SUPERBONUS: SCONTO IN FATTURA ED ERRORI. ECCO GLI ULTIMI CHIARIMENTI

Quali sono le sanzioni previste nel caso di errore nella fattura e nella relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate? Quando si parla di credito inesistente o non spettante? Analizziamo il caso.

L’Agenzia delle Entrate ha approfondito la tematica degli errori nella fattura e nella comunicazione alla stessa agenzia in ambito di fruizione del Superbonus attraverso la Risposta n. 348/2023 del 14 giugno 2023.

Nel caso esaminato l’Istante riferisce che in data 16 febbraio 2022 ha utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, la quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura ricevuto in luogo del saldo dei compensi per i lavori trainanti e trainati effettuati su un condominio e rientranti nell’agevolazione del 110%. L’Istante prosegue spiegando che nel dicembre 2022, dopo aver effettuato le comunicazioni di cessione del credito del secondo e ultimo SAL, l’Agenzia delle Entrate competente ha comunicato di aver annullato gli effetti dell’istanza di opzione esercitata ai sensi dell’art. 121 Dl 34/2020, a causa della rilevazione di un errore di compilazione delle fatture di vendita consistente nell’errata indicazione del codice fiscale del condominio. L’Agenzia spiega che tale errore si è rilevato anche, di conseguenza, nella comunicazione di cessione del credito.

L’Istante procede scrivendo di aver ritenuto opportuno procedere con l’annullamento delle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 già citato, relative al 1° SAL, così come previsto al paragrafo 5.3 della circolare dell’Agenzia delle Entrate 33/E del 6 ottobre 2022 e ciò comporta chiaramente il venir meno del credito e la necessità di riversare quanto compensato tramite ravvedimento operoso.

Inoltre, nel fornire risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha fatto anche presente all’Agenzia:

  • di aver effettuato direttamente i lavori rientranti nel Superbonus, affidando alcune opere in subappalto;
  • di aver concesso al condominio lo ”sconto” con riferimento a tutti i lavori effettuati in suo favore (primo e secondo SAL), emettendo, tuttavia, le relative fatture erroneamente nei confronti di altro codice fiscale;
  • che le comunicazioni di ”sconto in fattura”, relative ad entrambi i SAL, sono state trasmesse, nei mesi di dicembre 2021 e novembre 2022, per conto del codice fiscale errato;
  • di non aver mai reso alcuna fornitura o servizio in favore dell’intestatario del codice fiscale erroneamente indicato in fattura;
  • di aver emesso, in data 8 dicembre 2022, due note di variazione in diminuzione in base all’articolo 26 Dpr 633/1972, a totale ”storno” delle fatture errate;
  • di aver correttamente emesso, in data 9 dicembre 2022, le fatture in favore del condominio;
  • che, essendo nel frattempo terminati i lavori, la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura è stata poi ripresentata, per conto del condominio, per ogni intervento, senza suddivisione in SAL.

Infine, l’Istante ha concluso chiedendo se il credito da riversare rientri nella definizione di ”credito non spettante‘ oppure in quella di ”credito inesistente’‘, poiché da ciò dipende l’entità delle sanzioni da considerare quale base ai fini del ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’Istante, ha ricordato che l’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 stabilisce che: “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato … Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi […] Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

La risoluzione 36/2018 e la Corte di Cassazione con le sentenze n. 34444 e 34445, entrambe depositate il 16 novembre 2021, si evince che per considerare il credito inesistente devono ricorrere entrambi i requisiti, ovvero:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
  • l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ciò significa che se manca uno dei due requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

L’Agenzia prosegue chiarendo che sostanzialmente per definite un credito come “inesistente” è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale “ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza”, quindi non rilevabile attraverso l’attività di controllo automatizzato o formale.

Per quanto concerne, invece, il credito non spettante è necessario che la non sussistenza dei presupposti costitutivi del credito sia intercettabile in sede di controllo automatizzato o formale.

L’Istante, nel caso analizzato chiede chiarimenti se nell’ipotesi di “annullamento” della comunicazione di “sconto in fattura” e successivo riversamento del credito già compensato, la sanzione da applicare sia quella prevista per il “credito non spettante” o quella per il “credito inesistente”.

L’Agenzia delle Entrate riprendendo l’articolo 121 del decreto “Rilancio” e i chiarimenti forniti attraverso la circolare 33/E del 6 ottobre 2022 ha chiarito che l’errore o l’omissione relativo ai dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto, può essere definito errore sostanziale. Con l’obiettivo di consentire una corretta circolazione dei crediti, è consentito l’annullamento su richiesta delle parti dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Inoltre, con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. Ciò detto il beneficiario della detrazione può comunque inviare una nuova Comunicazione, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.

Nel caso esaminato il credito compensato si riferisce a un intervento realmente eseguito e fatturato in modo corretto sia nell’intestazione che nella parte descrittiva, ma viene indicato erroneamente il codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. L’errata indicazione del codice fiscale rappresenta, quindi, un errore sostanziale che ha reso necessaria la ”correzione” dell’operazione ab origine e il riversamento del credito ”indebitamente” utilizzato. La rettifica dell’operazione mediante “storno” e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, ha ”rigenerato” il credito.

Sempre riguardo all’istanza in oggetto, l’Agenzia prosegue chiarendo che: “Benché la nuova comunicazione richiami le spese sostenute nell’anno 2022 e, dunque, lo sconto concesso all’atto dell’emissione delle fatture datate 9 dicembre 2022, è evidente come l’intervento fatturato resti il medesimo, come si evince dall’intestazione e dalla parte descrittiva delle fatture stornate. Conseguentemente, il credito in parola può dirsi ”reale”, benché ”correttamente” maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, ”non spettante” al momento della compensazione eseguita a febbraio del 2022.

Concludendo, alla luce di quanto affermato, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la sanzione applicabile al caso analizzato è quella riguardante l’utilizzo di un credito d’imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero, nel caso di specie, prima dell’invio della comunicazione corretta. (articolo 13, comma 4 D.lgs. 471/1997).

In base a quanto stabilito dall’ex articolo 13 D.lgs. 472/1997, la sanzione in parola può essere oggetto di ravvedimento e può essere sanata fino al 30 settembre 2023, anche tramite il “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023.

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