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SUPERBONUS: ULTIMI CHIARIMENTI SULLO SCONTO IN FATTURA

Le norme più recenti relative al Superbonus hanno vietato la scelta delle opzioni alternative alla detrazione, come lo sconto in fattura, ma sono rimaste in vigore alcune deroghe legate a condizioni specifiche. Di seguito i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, è tornata sulla tematica relativa all’opzione di sconto in fattura per il Superbonus, opzione ancora attiva ma solo a determinate condizioni.

IL CASO DEL CONDOMINIO ISTANTE

Nel caso esaminato il condominio Istante, con verbale di assemblea straordinaria datato 8 ottobre 2022, ha deliberato l’esecuzione di interventi agevolabili con Superbonus, affidandoli ad un General Contractor che si è dichiarato disponibile ad applicare lo sconto in fattura.

Dopo la presentazione della CILAS (avvenuta in data 25 novembre 2022) è stato necessario sostituire il General Contractor inizialmente incaricato con un nuovo General Contractor e l’inizio dei lavori è stato fissato alla data del 6 novembre 2023.

Visto che i lavori sono andati avanti anche nel 2024, il condominio Istante intende usufruire del Superbonus al 70% per le spese sostenute nel 2024, rientrando nelle deroghe previste dal Decreto Cessioni. Sempre nel 2024 però, è subentrato anche il Decreto Superbonus, in base al quale è possibile scegliere l’opzione di sconto in fattura solo per i lavori per i quali sia stata sostenuta almeno una spesa entro il 30 marzo 2024.

CONSULTAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

A tal proposito, quindi, il condominio Istante si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché il dubbio è quello di non possedere quest’ultimo requisito poiché, ha spiegato che il General Contractor ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori già effettuati, ma non ha emesso fattura diretta al condominio, difatti le relative fatture risultano emesse dagli appaltatori in favore del General Contractor.

Rispondendo a tale quesito, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima illustrato le normative pertinenti al quesito, ovvero il Decreto Cessioni (DL n. 11/2023) e il Decreto Superbonus (DL n. 39/2024) e le relative deroghe e rimodulazioni nel tempo.

CHIARIMENTI NORMATIVI

Facendo un chiaro quadro della situazione, il Fisco si è soffermato sul dubbio posto dal contribuente, chiarendo l’art. 1 del DL n. 39/2024 ha rimodulato le disposizioni relative alle deroghe previste dal Decreto Cessioni, in particolare al comma 5 stabilisce che:

“Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.”

Le deroghe al divieto di esercizio delle opzioni continuano a operare solo se entro il 30 marzo 2024 sono stati effettuati lavori e sono state sostenute le relative spese. A tal proposito il Fisco evidenzia che la locuzione “lavori già effettuati” si riferisce esclusivamente agli interventi edilizi, escluse le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle consulenze professionali e ad altre voci accessorie.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che per capire se il committente ha diritto allo sconto in fattura legato al Superbonus, occorre far riferimento alle date, poiché nel caso di sconto integrale (quindi senza alcun pagamento), bisogna considerare la data di emissione della fattura, mentre nel caso di sconto parziale (con il pagamento dell’importo residuo) è necessario far riferimento alla data del pagamento della fattura eccedente lo sconto, perciò non ha alcun rilievo la data di emissione della fattura da parte del venditore. Inoltre, come già precisato in un’altra comunicazione da parte del Fisco, se il pagamento avviene mediante bonifico la spesa si considera sostenuta nel momento in cui il committente dà l’ordine di pagamento alla banca, quindi non a quello in cui la spesa viene effettivamente addebitata sul conto del committente.

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI SCONTO IN FATTURA

Il Fisco chiarisce che il pagamento dei “lavori già effettuati”, che per esercitare l’opzione di sconto in fattura deve avvenire entro il 30 marzo 2024, deve essere documentato da fattura e può riferirsi anche alla realizzazione parziale dei lavori, inoltre, questo pagamento può essere sostenuto anche da un soggetto diverso dal committente finale, purché la spesa sia adeguatamente documentata.

Ne consegue che l’opzione sconto in fattura può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore, come ad esempio il General Contractor, il quale paga le imprese per una parte dei lavori svolti da esse e in un secondo momento presenta la fattura al condominio committente.

Pertanto, nel caso analizzato, se il General Contractor ha pagato le imprese incaricate entro il 30 marzo 2024 relativamente ai lavori effettivamente svolti e se esiste un legame debitamente documentato tra il condominio committente e il General Contractor, il condominio può continuare ad usufruire dell’opzione sconto in fattura per i lavori agevolati attraverso il Superbonus.

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